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L’applicabilità del termine di cui all'articolo 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia.
Nell’affrontare il tema delle garanzie atipiche, la Suprema Corte si é interrogata sull’applicabilità, al rapporto che sorge dal contratto autonomo di garanzia, del termine di cui all’art. 1957 c.c.
La Sezione III della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7883/2017, ne ha sí ribadito la generale inapplicabilità - conseguente all’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante - ma ha, comunque, ritenuto ammissibile una diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali.
Per tale ultima ipotesi, sempre la III Sezione, con sentenza n. 22346/2017, ha ritenuto che, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, il rinvio pattizio deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., dovendosi altresì ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, in sé compatibile con la clausola “a prima richiesta”.
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. VIII del 28.02.2018 (cause riunite C‑523/16 e C‑536/16). Il soccorso istruttorio.
La vicenda portata all’attenzione della CGUE dal TAR Lazio trae origine da una gara pubblica bandita nel gennaio 2016, disciplinata dal previgente Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006) che, come noto prevedeva l'istituto del cd. soccorso istruttorio “oneroso”.
Nonostante la suddetta onerosità non sia più contemplata nell’odierno assetto delineato dal Codice vigente (D. Lgs. 50/2016), i giudici europei hanno ribadito che, nel rispetto delle direttive unionali, é possibile correggere o completare i singoli punti di un'offerta, soprattutto se abbisognano di un mero chiarimento, e ciò anche se (come nella precedente normativa) tale “soccorso istruttorio” richieda un pagamento da parte del partecipante.
La CGUE, tuttavia, ha ravvisato due limitazioni fondamentali: a) qualora la legislazione nazionale preveda un soccorso istruttorio oneroso, é necessario che l’ammontare della sanzione pecuniaria sia proporzionata e che il rispetto del principio di proporzionalità venga valutato dal giudice nazionale; b) il soccorso istruttorio può sempre supplire carenze documentali o di informazioni (la cui omessa presentazione comporterebbe l’esclusione dalla gara medesima), ma “non puó condurre alla presentazione, da parte dell’offerente interessato, di quella che in realtà sarebbe una nuova offerta”.
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Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21247/2017 - La competenza per territorio della Commissione Tributaria Provinciale.
Nel caso in esame, la Corte ha ribadito che la Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l’Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell’art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 che radica la competenza territoriale, non sulla base di criteri contenutistici inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione all’allocazione spaziale dei soggetti in causa, salvo eccezioni tassativamente previste.
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